Associazione “Città  per la fraternità “

Il 4 dicembre 2008, nasce nel Comune di Rocca di Papa, l’Associazione Città  per la Fraternità , un organismo che vuole contribuire, non solo in Italia, alla diffusione del principio di fraternità  nella vita politica, specie negli Enti Locali vero motore della vita del nostro Paese, prendendo ispirazione dal pensiero di Chiara Lubich e dalla vita del suo Movimento dei Focolari.

Come forse tutti sanno, Chiara Lubich, ha vissuto oltre 40 anni ed ha concluso la sua vita terrena proprio a Rocca di Papa, e vi è sempre stato un legame profondo tra lei e la città .

Durante alcuni eventi celebrati dal 4 al 7 dicembre con la manifestazione “Una scia di luce” è stato organizzato un convegno dal titolo “Una città  non basta” dove, appunto, è stata lanciata l’idea di una rete tra Comuni.

In quell’occasione è scattata una inaspettata e piacevolissima unità  di intenti con Maria Emmaus Voce, la nuova Presidente del Movimento dei Focolari. Mentre ci si accingeva a lanciare l’idea ancora abbozzata e sicuramente azzardata, nel suo intervento di saluto la Presidente ha detto che “le città  possono diventare laboratori in cui fare esperienze positive da poter poi mettere in rete e moltiplicare in dimensioni più grandi.”

Da lì a pochi minuti l’idea dell’Associazione “Città  per la fraternità ”, proprio con gli stessi intenti sottolineati da Maria Voce.

E così un’idea è diventata concretezza in 40 giorni. Infatti il 16 gennaio 2009, a Pompei, oltre 20 comuni di varie realtà  d’Italia, firmano l’atto di nascita dell’Associazione.

Poi, altrettanto velocemente e soprattutto inaspettatamente vengono altri momenti come quello vissuto a Norcia il 20 marzo scorso dove altri 22 comuni, un terzo dell’intera regione Umbria, aderiscono all’Associazione e poi a Loreto, otto giorni dopo, il 28 marzo, con 15 Comuni marchigiani che firmano il patto di adesione.

Oggi, a 11 mesi dalla nascita dell’ idea, sono circa 60 i Comuni che formano l’attuale “squadra” dell’Associazione ed è altrettanto straordinario che sono di estrazioni e schieramenti diversi lì è l’altro grande “specifico” dell’Organismo, il segno tangibile della fraternità  in azione.

Obiettivo principale dell’Associazione, quindi, è la rete, l’interconnessione.

Certamente qui ci sono tutti gli elementi per avviare un processo che può segnare la storia: una grande idea: la fraternità  universale; un contesto dove concretizzarla: la città  dove soggetti istituzionali e sociali diversi, si arricchiscono in unità  proprio dalle differenze.

Ma nel concreto cosa vuol essere l’Associazione?

Abbiamo parlato di una rete: è un simbolo che piace ed affascina; si tratta di essere concreti, di essere nodi solidi gli uni per gli altri per portare contributi importanti in questa evidente crisi che viviamo.

Con queste certezze, vissute anche da importanti testimoni, ricordo uno per tutti Giorgio La Pira, grande sindaco di Firenze, vogliamo promuovere l’impegno costante dei Comuni e di altri Enti Locali per la fraternità , la pace, la giustizia sociale, valorizzandone le iniziative.

All’ Associazione possono aderire Comuni di ogni parte d’Italia e di ogni dimensione. In qualità  di membri onorari possono richiedere l’iscrizione anche Comuni e municipalità  di ogni parte del Mondo e, parimenti, possono richiedere l’iscrizione anche altri Enti Locali quali Comunità  Montane, Province e Regioni, come del resto è avvenuto.

E’ utile sottolineare che oltre all’organizzazione, dietro l’Associazione c’è e ci deve essere soprattutto un valore profondo i “rapporti umani” le “relazioni di reciprocità ”.

Si sperimenta tra i vari amministratori aderenti stima, valorizzazione delle cose realizzate dall’altro, il superamento degli schieramenti per uno sforzo di bene ed impegno comune.

* * *

ASSOCIAZIONE CITTà  PER LA FRATERNITà 

 

STATUTO

 

PREMESSA

LAssociazione Città  per la Fraternità  vuole essere un’esperienza di dialogo e confronto ed una rete tra Comuni ed altri Enti Locali che sentono, nell’ambito del più vasto e complesso lavoro di tipo politico-amministrativo, di promuovere un laboratorio permanente di esperienze positive da mettere in rete e moltiplicare dove vengano in rilievo la pace, i diritti umani, la giustizia sociale e specialmente la fraternità  universale.

Vi possono aderire Comuni di ogni parte d’Italia e di ogni dimensione. In qualità  di membri onorari possono richiedere l’iscrizione anche Comuni e municipalità  di ogni parte del Mondo. Altresì possono richiedere l’iscrizione anche altri Enti Locali quali Province e Regioni.

LAssociazione Città  per la Fraternità  vuole essere innanzitutto un punto di riferimento, autonomo ed indipendente, e una sede di raccordo, una “rete” appunto, quindi non intende essere una semplice organizzazione ma un luogo agile, snello e flessibile di idee, verifica e progettazione comune.

LAssociazione sente proprie le parole di Chiara Lubich al Parlamento Europeo: “Chiunque, da solo, si accinge oggi a spostare le montagne dell’indifferenza, se non dell’odio e della violenza, ha un compito immane. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi, pare diventi possibile a gente che ha fatto della fraternità  universale il movente essenziale della vita.”

Inoltre L’Associazione concorda con analisi importanti che affermano che le città  sono “luogo della paura, ma anche della fiducia” (Zigmund Bauman).

LAssociazione, in questa luce, vuole essere raccordo e spazio, autonomo ed indipendente, per la conoscenza, lo scambio di informazioni e lo sviluppo della collaborazione tra chi intende lavorare per la fraternità .

LAssociazione vuole essere anche luogo d´unità : il luogo dove il movimento delle città  per la fraternità  possono definire un programma di attività  e un´agenda comune ed attivare e alimentare processi e non solo realizzare eventi.

 

ART. 1

 

E’ costituita l’Associazione Città  per la Fraternità  (di seguito denominato Associazione) come associazione non riconosciuta fino alla data del 2150.

ART. 2

 

L’Associazione ha sede legale a Rocca di Papa (Rm) presso la Casa Comunale.

 

ART. 3

 

L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

ART. 4

 

L’Associazione per sua natura è laica e comunque aperta a tutte le culture che contribuiscono alla crescita della fraternità , della pace e della solidarietà .

Scopi dell’Associazione sono:

promuovere l’impegno costante dei Comuni e degli altri Enti Locali a favore della fraternità , della pace, della solidarietà , valorizzandone le iniziative;

promuovere lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra i Comuni e gli altri Enti Locali impegnati sui diversi fronti della fraternità , della pace e della solidarietà ;

approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti dei Comuni e degli altri degli Enti Locali per la fraternità ;

favorire la collaborazione tra Comuni e altri Enti locali e le associazioni della società  civile che operano per la promozione della fraternità , anche con scambi di esperienze, di know-out professionali e progettuali, di risorse umane, di materiali e quant’altro possa essere utile alla piena condivisione e promozione e crescita reciproca;

promuovere tra la persone – e in particolare tra i giovani – lo sviluppo della cultura e di comportamenti di fraternità , pace e solidarietà .

L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

§ l’organizzazione di progetti, corsi di formazione, progetti di fraternità , solidarietà  e, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;

§ la collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione.

§ L’istituzione di un premio internazionale ispirato a Chiara Lubich, che ha sviluppato in tutta la sua vita il disegno della fraternità  universale, per quel progetto di fraternità , realizzato nell’ambito delle città  e delle sue comunità , segnalato all’Associazione e selezionato da una giuria di esperti ad hoc individuata annualmente, presieduta dal Presidente dell’Associazione, e consegnata, di norma, il giorno 7 dicembre di ogni anno, in luogo da destinarsi.

ART. 5

Possono far parte dell’Associazione tutti i Comuni italiani che formalizzino richiesta scritta.

I Comuni di altre nazioni che intendono partecipare, sono ammessi in qualità  di membri onorari versando, una tantum una cifra simbolica, stabilita dall’Assemblea Nazionale.

Inoltre le Province e le Regioni italiane che ne facessero richiesta, sono ammesse quali membri effettivi.

Tutti i membri, effettivi ed onorari, concorrono alle iniziative dell’Associazione e ne partecipano attivamente e sono ammessi a partecipare al Premio Internazionale per la fraternità .

ART. 6

 

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita di anno in anno dall’Assemblea Nazionale, finalizzata a consentire il funzionamento e all’attuazione dei programmi della stessa, nonché all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote sono determinate dall’Assemblea dei Soci; per il primo anno d’attività  sono fissate come segue:

Comuni fino a 1.000 abitanti e Comuni esteri Euro 400 (quattrocento);

Comuni da 1.001 a 30.000 abitanti Euro 500 (cinquecento);

Comuni da 30.001 a 100.000 Euro 750 (settecentocinquanta);

Comuni oltre i 100.001, Provincie e Regioni Euro 1.000 (mille);

Tutti i Soci sono chiamati a sostenere attivamente e, a fronte di convenzioni specifiche da convenire di volta in volta, rispettare i rapporti contrattuali posti in essere dall’Associazione.

ART. 7

 

I Comuni e gli altri Gli Enti Locali che aderiscono all’Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell’ambito delle proprie possibilità , iniziative e strutture atte a promuovere una politica e una cultura della fraternità .

 

ART. 8

L’esercizio sociale avrà  come data di inizio quella dell’atto costitutivo dell’Associazione stessa e avrà  durata annuale. Il primo esercizio avrà  comunque termine il 31 Dicembre 2009.

ART. 9

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

Quote annuali a carico dei soci;

Eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità  eccedenti quelle del bilancio ordinario;

Versamenti volontari dei Soci;

Contributi da Enti pubblici, istituti di credito;

Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

Sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni;

Proventi connessi allo svolgimento di attività  economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

 

ART. 10

Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea nazionale dell’Associazione;

b) Il/la Presidente;

c) due vice Presidenti;

d) Il Direttivo Nazionale;

e) Il Revisore dei Conti

f) il Comitato dei Garanti

g) Il Segretario.

E’ fatto salvo che tutti i membri facenti parte degli organi dell’Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, dei membri del Comitato dei Garanti e del Segretario, sono amministratori pubblici eletti ed in carica.


ART. 11

Le funzioni dei componenti, Presidente, Vice Presidenti e Revisore dei Conti, sono gratuite e non potranno essere svolte da chi riveste analogo incarico in associazioni nazionali di Comuni con le stesse finalità .

Per il Segretario potranno essere previste forme di rimborso spese o forme similari, secondo la legislazione vigente, con apposita regolamentazione della DN.

ART. 12

 

I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’adesione, una conferma dell’avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività , delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee nazionali.

I soci decadono quando si rendano morosi del pagamento per anni 2 consecutivi dell’iscrizione e delle quote sociali senza giustificato motivo.

ART. 13

 

All’assemblea nazionale dell’Associazione spettano i seguenti compiti:

a) approvare le linee generali del programma di attività  dell’associazione;

b) eleggere il/la Presidente, i/le vice Presidenti e i/le componenti del Direttivo Nazionale;

c) nominare i membri elettivi del Comitato dei Garanti e ratificare i membri di diritto;

d)determinare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità  di versamento;

e) discutere e deliberare sui bilanci pluriennali e preventivi e sulle relazioni del Direttivo Nazionale;

f) delegare al Direttivo Nazionale l’approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;

g) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

i) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Direttivo Nazionale e dagli altri organi dell’associazione;

l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

 

 

ART. 14

 

L’Assemblea nazionale è composta da tutti gli enti per i quali sussiste la qualifica di socio al momento della convocazione, ivi compresi i comuni esteri, le Province e le Regioni aderenti, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La convocazione, oltreché per posta ordinaria, potrà  avvenire anche per via fax e/o via e-mail, accertando l’avvenuta ricezione e conservando la relativa ricevuta.


ART. 15

 

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/dalla Presidente nazionale almeno ogni due anni. Essa, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante: approva le linee generali del programma di attività  per l’anno sociale; approva il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

 

ART. 16

 

L’Assemblea Straordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Direttivo Nazionale o il/la suo/sua Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

 

ART. 17

 

L’Assemblea, oltreché il Direttivo Nazionale, potrà  avvenire anche in teleconferenza.

Nelle rispettive convocazioni dovranno essere indicati i dati tecnici, gli strumenti e l’orario preciso per il collegamento ed i Comuni che intendono usufruire del sistema dovranno preventivamente confermare per iscritto la loro partecipazione in teleconferenza.

 

ART. 18

 

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà  più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo la prima convocazione.

 

ART. 19

 

Il/la Presidente dell’associazione resta in carica anni 2 e viene eletto dall’Assemblea Nazionale. Al/alla Presidente del Coordinamento nazionale compete la legale rappresentanza dell’Associazione.

Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Direttivo nazionale; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano ai/alle Vice Presidenti.

ART. 20

 

Il Direttivo nazionale è composto fino ad un massimo di 20 (venti) componenti, rappresentativi di tutte le realtà  istituzionali associate (Comuni, Regioni, Province). Il Direttivo ha il compito di gestire l’attività  dell’Associazione e resta in carica anch’esso per anni due. Al suo interno viene nominato un ufficio di presidenza con funzioni esecutive e due Vice Presidenti di cui uno vicario. I/le componenti del Direttivo sono rieleggibili.

 

ART. 21

 

Il Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà  dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 

ART. 22

 

Il Direttivo nazionale:

redige i programmi di attività  sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea nazionale del Coordinamento, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell’Assemblea

propone una terna per i membri del Comitato dei Garanti, esclusi i membri di diritto del Movimento dei Focolari e dell’Anci;

stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività  sociale; nomina il Segretario e determina gli eventuali compensi del Segretario e del personale della sede nazionale; delibera circa la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività  necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

ART. 23

 

Il Revisore dei Conti è nominato dalla DN;

Egli controlla il buon andamento dei conti dell’Associazione e presenta la sua relazione entro tre mesi dalla fine dell’esercizio cui si riferisce il conto stesso.

 

ART. 24

 

Al fine di garantire la piena osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione ed in special modo delle linee ispiratrice della stessa, controllare l’operato dell’Associazione ed in particolare del presidente e dei membri del direttivo e vigilare sul bilancio e sulla gestione economica è costituito il comitato dei garanti.

Esso è composto da 2 (due) membri eletti e 3 (tre) di diritto.

I membri eletti del comitato dei garanti sono designati dall’assemblea degli associati con la maggioranza dei due terzi.

Sono membri di diritto del Comitato dei garanti:

La presidente dell’Opera di Maria — Movimento dei Focolari o suo delegato

Un membro scelto da una terna di nomi proposto dal DN, appartenente alle Grandi Religioni;

Un membro scelto da una terna di nomi proposto dal DN del mondo accademico;

Un membro scelto da una terna di nomi proposto dal DN del mondo dell’associazionismo;

Un membro designato dall’Anci — Associazione Nazionale Comuni d’Italia.

All’interno del Comitato sarà  nominato un coordinatore.

ART. 25

Al Segretario è attribuita la responsabilità  dell’attuazione del programma e delle iniziative promosse dall’Associazione. Al Segretario compete la responsabilità  di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile del Coordinamento.

ART. 26

 

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà  dell’Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività  istituzionale.

ART. 27

 

Le somme versate per l’iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

ART. 28

 

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività  commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività  istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Direttivo Nazionale e ratificato dalla successiva Assemblea nazionale.

 

ART. 29

 

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dal Direttivo nazionale, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere comunicato ai soci che ne fanno espressa richiesta.

ART. 30

 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) gli aventi diritto.

 

ART. 31

 

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà  dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità  conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

 

Lascia un commento

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

Su ↑