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“Associazione IGINO GIORDANI”
(Roma)
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STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE — SEDE — DENOMINAZIONE — DURATA — SCOPI
        Art. 1
                COSTITUZIONE — SEDE — DENOMINAZIONE
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              1. E’ costituita l’Associazione denominata: «Associazione IGINO GIORDANI», con sede in Roma.. Essa potrà operare su tutto il territorio nazionale, in ogni contesto sociale (famiglia, scuola, enti, associazioni, gruppi, comunità , ecc.) compatibile con le sue finalità .
2. L’Associazione si ispira ad Igino Giordani (Tivoli, 24.09.1894 — Rocca di Papa, 18.04.1980), eccezionale figura della cultura contemporanea italiana, che si impone tra i maggiori intellettuali cattolici per vivacità ed ingegno e quale cristiano autentico.
 3. L’Associazione vuole valorizzare la figura umana di Igino Giordani, fare propri gli scopi e gli ideali che ressero la sua vita e promuoverne la diffusione.
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Art. 2
       CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
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1.  L’Associazione non ha scopi di lucro.
2. Essa potrà partecipare, quale Socio, ad altri Circoli, Associazioni, Categorie, Centri e Gruppi aventi scopi analoghi nonché scopi sociali ed umanitari.
3. Essa svolgerà ogni attività accessoria ai fini perseguiti e con essi compatibili.
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Art. 3
       DURATA DELL’ASSOCIAZ1ONE
1. La durata dell’Associazione è illimitata.
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Art. 4
SCOPI E PRINCIPI DELL’ASSOCIAZIONE
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             1. E’ scopo dell’Associazione concorrere a costruire un mondo unito e rinnovato sul piano sociale, culturale, etico, politico, giuridico, economico, a cominciare dalle realtà esistenti nel proprio territorio. Pertanto l’Associazione, ispirata ai principi cristiani e comunque non in contrasto con essi, intende favorire e diffondere la cultura dell’unità , della fraternità , della reciprocità , dell’amore e del “dare”, la cultura del dialogo e della pace, della solidarietà e della condivisione, della giustizia e della legalità , dell’uguaglianza e della tolleranza. L’Associazione intende inoltre promuovere rispetto pieno della vita, della liberta, delle diversità , dei diritti umani senza distinzione di sesso, razza, lingua, cultura, religione e status sociale.
2. L’Associazione intraprenderà tutte le iniziative che riterrà opportune al fine di garantire il raggiungimento e l’approfondimento dei propri scopi, traducendo in opere le idealità che la ispirano.
3. Oltre alle attività inerenti la propria vita associativa, l’Associazione potrà pertanto intraprendere attività sociali, attività educative di formazione e informazione, attività culturali, attività artistiche e ricreative, attività sportive, attività economiche per il sostentamento e la gestione dell’associazione stessa e delle proprie iniziative.
4. A titolo esemplificativo, l’Associazione potrà svolgere:
–Â Â Â iniziative che educhino ad un’attenta distribuzione di beni e servizi;
             – attività di formazione al lavoro ed all’imprenditoria mirate alla promozione e realizzazione del progetto di Economia di Comunione come proposto ed attuato dal Movimento dei Focolari, da cui trae origine;
                –  iniziative di solidarietà e aiuto, anche economico, verso persone, gruppi, popoli in situazione di povertà , di emergenza e di disagio in genere;
              – iniziative miranti a diffondere una mentalità di pace, amore e perdono, di rispetto dei diritti umani, nell’impegno di estinguere l’egoismo, l’odio, la violenza;
              –  iniziative per favorire l’incontro, il dialogo e l’amicizia tra persone di etnie, religioni e culture diverse per una fattiva educazione interculturale;
              –  attività tese a formare una coscienza civica e a riflettere sui temi dell’etica personale e sociale;
  – attività che favoriscono la crescita psico-fisica e di relazione delle persone;
              – attività finalizzate al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, alla valorizzazione e al corretto utilizzo del patrimonio culturale e delle risorse naturali, ad una riscoperta delle tradizioni, degli usi e costumi, ad un armonico rapporto uomo-natura;
             – iniziative atte a promuovere e valorizzare ogni espressione artistica e culturale: teatro, pittura, scultura, architettura, musica, cine-video, fotografia, ecc.;
              – iniziative che educhino ad una serena e costruttiva critica sull’informazione ed i mass-media, nella ricerca della verità e nel rispetto dei diritti delle persone e delle collettività ;
             – attività educative e di sensibilizzazione di ogni genere che mirino al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa;
               – manifestazioni di ogni genere, attività di studio e di ricerca, convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, seminari, inchieste, mostre, fiere.
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5. L’Associazione potrà inoltre:
           – istituire e svolgere corsi di formazione e informazione, corsi di preparazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento, attività e corsi di studio e di ricerca, corsi e seminari scolastici e prescolastici per docenti, studenti, genitori, lavoratori, ecc., svolgere servizi per scuole di ogni ordine e grado ed università , ivi compresa l’istituzione di master;
            –  istituire comitati, gruppi di lavoro, laboratori per attività espressivo — ricreative;
            –  bandire concorsi, istituire borse di studio sia per i Soci che per persone esterne all’Associazione;
           –  promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare notiziari e riviste formative e informative; acquisto e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive e materiale vario a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati; istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci e per la collettività ; incontri, manifestazioni tra i Soci in occasioni di ricorrenze, festività od altro; iniziative e trattenimenti sia da parte dei Soci che di Compagnie, Gruppi, Complessi o personaggi esterni;
            – organizzare intrattenimenti per i bambini e per gli anziani, attività ricreative di ogni genere (gite, giochi, feste, ecc.);
            – curare la promozione di attività sportive (gare, tornei, ecc.), la creazione di gruppi sportivi in qualsiasi settore e disciplina, affiliazione ad Enti, Federazioni e/o Centri sportivi e la partecipazione a gare e tornei di ogni genere;
             – stipulare convenzioni con negozi, artigiani, professionisti, alberghi e aziende di ogni genere per servizi riservati ai Soci;
              –  stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
             –  esercitare attività economiche per il sostentamento dell’associazione e delle proprie iniziative;
             – gestire in proprio e/o per conto terzi beni mobili e immobili con possibilità di utilizzo da parte dei Soci.
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TITOLO II
SOCI
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Art. 5
REQUISITI DEI SOCI
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1. Possono essere Soci dell’Associazione persone di ambo i sessi e di età superiore ai 16 anni, di ogni convinzione, ideologia, confessione, che condividono le finalità dei presente Statuto e si rispecchiano nei fini dell’Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi.
2. I Soci sono tenuti all’accettazione del presente Statuto.
3. Potranno inoltre essere Soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione «Centro socio-culturale IGINO GIORDANI». Potranno infine essere Soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
4. I Soci saranno classificati nelle seguenti categorie:
– SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno preso parte all’Atto Costitutivo della Associazione.
– SOCI PROMOTORI: coloro i quali, con spirito di dedizione e con assidua frequenza, hanno contribuito e contribuiscono in modo visibile, moralmente, materialmente ed incondizionatamente, alla crescita, all’affermazione e divulgazione dei principi fondamentali dell’Associazione. Con il loro impegno certo e concreto l’Associazione mira sempre di più al raggiungimento del proprio scopo. I Soci Promotori non possono avere età inferiore ai 18 anni. Essi sono nominati dal Presidente , sentito il parere del Consiglio Direttivo. Detto parere non è comunque vincolante ai fini della nomina stessa. Tuttavia, qualora se ne discosti, il Presidente deve renderne nota la motivazione ai membri del Consiglio. Ogni Socio Fondatore acquista di diritto la qualifica di Socio Promotore.
– SOCI ADERENTI: coloro i quali aderiscono all’Associazione e ai suoi principi, ne sostengono le attività , e versano annualmente la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo.
– SOCI ONORARI: coloro i quali il Consiglio Direttivo si pregerà di ammettere per i particolari servigi da loro resi alla collettività o all’Associazione, nonché eminenti personalità cui l’Associazione si pregerà di tributare tale omaggio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota..
– SOCI SOSTENITORI: coloro i quali conferiscono una quota uguale almeno al doppio della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso.
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Art. 6
AMMISSIONE DEI SOCI
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1. Per acquisire la qualifica di Socio occorre presentare domanda al Presidente e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere corredata dalla proposta controfirmata da almeno due Soci Promotori.
2. Sull’ammissione dei nuovi soci il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e pertanto è facoltà del Consiglio stesso accettare o respingere le domande senza obbligo di rendere nota la motivazione.
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Art. 7
DIRITTO DI VOTO
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1. Tutti i Soci hanno diritto di voto nell’Assemblea purché abbiano compiuto il 18° anno di età . e siano in regola con il versamento dei contributi sociali deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. II diritto di voto del socio – persona fisica non può essere esercitato per delega.     Â
                3. Le Associazioni od Enti potranno essere rappresentati dai loro delegati debitamente riconosciuti.
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Art. 8
DOVERI DEI SOCI
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1. L‘appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci:
a)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â al rispetto dei principi che si prefigge l’Associazione e degli scopi che essa vuole raggiungere;
b)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â all’impegno costante per il raggiungimento di tali scopi;
c)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
d)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari;
e)Â Â Â Â Â Â Â Â alla corresponsione puntuale della quota sociale annuale nonché delle eventuali quote straordinarie che dovessero ritenersi necessarie, deliberate dal Consiglio Direttivo.
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Art. 9
PERDITA DELLA QUALIFICA Dl SOCIO
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1. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a)Â Â Â Â Â Â Â Â per dimissioni comunicate per iscritto al Presidente;
b)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione ovvero per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto nonché ai doveri di Socio, secondo quanto dettato dall’art. 4;
c)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità o per altri gravi motivi che comportino indegnità .
2. II Consiglio Direttivo, periodicamente, può procedere alla revisione dell’elenco e dello schedario dei Soci.
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TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
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Art. 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
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1. Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.
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Capo I
ASSEMBLEA
 Art. 11
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
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1. L‘Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce come indicato ai successivi artt.12 e 13.
2. All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i Soci. I Soci dispongono ciascuno di un voto, che viene esercitato secondo l’art. 7.
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Art. 12
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
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1. L‘Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per l’approvazione dei bilancio preventivo dell’anno in corso e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L‘Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede Ordinaria che in sede
Straordinaria:
a)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â per decisione del Presidente o per decisione dei Consiglio Direttivo;
b)              su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci nel loro insieme.
3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera, anche raccomandata, telegramma, posta elettronica, indirizzata ai Soci a cura del Consiglio Direttivo oppure mediante affissione nella sede sociale.
4. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
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Art. 13
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
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1. L‘Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.
2. L‘Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
3. L‘Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina, per quella sola Assemblea, un Presidente tra i presenti. I Verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.
4. L‘Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima di metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.Â
5. L‘Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
6. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 14
FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
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1. L‘Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Art. 15
COMPITI E POTERI DELL’ASSEMBLEA
1. All’Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
 – eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
– discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente e del Consiglio Direttivo;
– discutere e deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell’anno precedente chiuso al 31 dicembre di ogni anno, predisposti dal Consiglio Direttivo;
– deliberare su ogni argomento che non rientri nelle competenze del Consiglio Direttivo.
2. All’Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:
–Â Â Â deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
             – deliberare sull’approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti;         Â
             – deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione in altro Comune;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
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3. Nessuna questione può essere discussa dall’Assemblea se non è iscritta all’ordine del giorno.
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Capo II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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1. II Consiglio Direttivo è formato da 5 a 13 membri nominati dall’Assemblea Ordinaria, scelti tra i Soci Promotori, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che viene nominato nell’Atto Costitutivo.
2. Il Consiglio Direttivo, compreso quello nominato nell’Atto Costitutivo, dura in carica due anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
3. II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti (2), il Segretario e il Tesoriere. I compiti dei Vice Presidenti saranno di volta in volta assegnati dal Presidente in carica.
4. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà , il Consiglio ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
5. La ingiustificata assenza a tre convocazioni consecutive può dare luogo alla decadenza da Consigliere nonché da altre eventuali cariche ricoperte. Â
6. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
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Art. 17
COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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1. II Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni.
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2. II Consiglio Direttivo ha, in particolare, il compito di:
a)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative dei caso;
b)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente, da sottoporre all’Assemblea;
c)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’Assemblea;
d)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â approvare la relazione annuale del Presidente;
e)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fissare le misure, i termini e le modalità relativamente alle quote sociali di iscrizione, alle quote sociali annuali ordinarie e straordinarie, ai contributi associativi nonché le penalità per i ritardati versamenti;
f)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
g)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
h)                             procedere all’inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun Socio e prendere se del caso gli opportuni provvedimenti ;
i)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â deliberare sull’accettazione delle nuove domande per l’ammissione di nuovi Soci;
j)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti, da scegliere tra i Soci;
k) deliberare sulla nomina a Socio Promotore ed a Socio Onorario, secondo le prescrizioni del precedente art. 5.
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3. II Consiglio Direttivo avrà altresì la facoltà di compilare ed emettere un Regolamento per disciplinare e organizzare l’attività ed il funzionamento dell’Associazione, ovvero Regolamenti per singoli settori di attività . Detti Regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la sua approvazione. L’osservanza dei Regolamenti è obbligatoria per tutti i Soci.
4. Il Consiglio Direttivo ha, fra l’altro, la facoltà di nominare e revocare Dirigenti, Procuratori, Impiegati e Salariati determinandone le mansioni e le facoltà , la durata, le modalità ed i compensi; disporre, nominare e revocare arbitri e arbitratori, di acquistare, vendere, permutare o conferire beni mobili ed immobili, di consentire iscrizioni, cancellazioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria nonché rinunciare ad ipoteche legali, di assumere obbligazioni di qualsiasi genere anche per operazioni di carattere finanziario.
5. II Consiglio Direttivo ha, inoltre, la facoltà di avvalersi della collaborazione tecnica di Esperti, Enti o Istituti specializzati.
6. Il Consiglio ha altresì la facoltà di creare, anche temporaneamente, ed allorché lo riterrà necessario, Comitati Speciali, Comitati Tecnici, Comitati di lavoro, di studio o di ricerca, che siano di ausilio al Consiglio stesso. Detti Comitati svolgeranno funzioni consultive e/o esplicative, affiancando il Consiglio Direttivo nella conduzione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e nello svolgimento delle sue attività e manifestazioni. A far parte di detti Comitati saranno chiamate persone di certa disponibilità e che abbiano la particolare attitudine e competenza che la circostanza richiede, scelti dal Consiglio Direttivo anche tra i non Soci.
7. A dirigere tali Comitati saranno uno o più Soci Promotori nominati dal Presidente, scelti anche tra i membri del Consiglio stesso. I Comitati possono sottoporre al Consiglio proposte per il miglior andamento delle attività sociali. II Consiglio Direttivo comunque, in sede di istituzione di ciascun Comitato, ne attribuisce le facoltà , le autonomie e gli obblighi.
8. II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. II Consiglio Direttivo, per specifiche attività e/o obiettivi determinati, potrà delegare al Presidente parte dei propri poteri.
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Art. 18
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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1. II Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione fatta dal Presidente, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano, per iscritto, almeno un quinto dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto almeno sette giorni prima per posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, o per telefono almeno tre giorni prima.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario, in caso di sua assenza, saranno svolte da un Consigliere designato dai presenti.
5. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità .
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Capo III
PRESIDENTE
Art. 19
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
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1. II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica due anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Â
2. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria che procederà al rinnovo del Consiglio Direttivo.
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Art. 20
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
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1. II Presidente dirige l’Associazione e l’amministrazione di essa. La rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
2. II Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli opera per garantire un efficace coordinamento ed armonia all’interno dell’Associazione fra tutti i soci, i diversi gruppi di lavoro, comitati, centri locali, etc.
3. In particolare il Presidente:
a)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende in particolare all’attuazione delle loro deliberazioni;
b)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â redige la relazione annuale che sottoporrà all’Assemblea per l’approvazione;
c)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â firma gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione;
d)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fissa, di concerto col Consiglio Direttivo, eventuali incarichi e/o responsabilità diverse da quelle istituzionali, se si rende necessario, sia ai Consiglieri stessi che ai Soci Promotori, in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
e)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â conferisce la nomina a Socio Promotore;
f)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â nomina i dirigenti dei comitati di cui all’art.17.
4. II Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
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TITOLO IV
SEGRETARIO ED UFFICI DI SEGRETERIA
Art. 21
COMPITI DEL SEGRETARIO
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1. II Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti.
2. II Segretario collabora con il Presidente nella gestione degli affari sociali; dirige gli uffici dell’Associazione in stretto raccordo con il Presidente, cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio, dai quali riceve direttive per lo svolgimento degli stessi. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell’Assemblea e ne redige i verbali, sottoscrivendoli insieme al Presidente.
Art. 22
UFFICI DI SEGRETERIA
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1. Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’Associazione.
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TITOLO V
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 23
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
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1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â dalla quota sociale di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione e dalle quote sociali ordinarie versate dai Soci, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â dalle quote versate annualmente dai Soci Sostenitori;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â da eventuali contributi sociali straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â da versamenti volontari degli associati nonché da sovvenzioni, donazioni , legati e lasciti di terzi o di associati;
–Â Â Â Â Â Â da contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti e/o Enti Pubblici, Istituti e/o Enti Privati, Istituti di Credito, Persone Fisiche, Società , Associazioni, ecc., anche finalizzati al sostegno di specifiche attività realizzate o da realizzare;
–Â Â Â Â Â Â dagli introiti derivanti dalle attività sociali di qualsiasi natura, da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate at proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,
–Â Â Â Â Â da rimborsi;
–Â Â Â Â Â dagli introiti derivanti dalla gestione del Patrimonio.
2. La tenuta contabile dell’Associazione spetta al Tesoriere, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.
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Art. 24
DURATA DEL PERIODO DIÂ CONTRIBUZIONE
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1. La quota di iscrizione per i nuovi Soci, valida come quota sociale per l’anno in cui avviene l’iscrizione, può differenziarsi, nel valore e nelle modalità di versamento, dalla quota sociale annua ordinaria.
2. Le quote sociali ordinarie sono dovute per tutto l’anno solare in corso. Dette quote debbono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diverse deliberazioni del Consiglio Direttivo, che potrà differenziarne l’importo e le modalità .
3. Gli eventuali contributi straordinari debbono essere pagati entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo per quel caso specifico.
4. II Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria per tutto l’anno solare in corso.
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Art. 25
DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
Â
1. Gli utili dell’Associazione e i proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
2. II Socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto relativo al Patrimonio sociale.
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TITOLO VI
NORME FINALI E GENERALI
Art. 26
ESERCIZIOÂ SOCIALE
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1. L‘esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Art. 27
ESERCIZIO FINANZIARIO
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1. L‘esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 28
REGOLAMENTI INTERNI
Â
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
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Art. 29
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
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1. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
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Art. 30
RINVIO
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1. Per tutto quanto non e previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.
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